“Non ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, e può perciò accedere alla procedura di piano, né chi abbia contratto un mutuo confidando nella sufficienza dell’ipoteca concessa a garanzia dello stesso, né chi abbia prestato fideiussione a un terzo senza ponderare attentamente le conseguenze del suo impegno; incide sulla valutazione della colpa la condotta del finanziatore e quindi la stessa è tanto più lieve quanto più gravemente il finanziatore sia venuto meno al suo dovere di valutare con accortezza la solvibilità dei propri debitori.”Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 aprile 2022.
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