Diritto Fallimentare
L’istituto del fallimento è disciplinato dal r.d. n. 267 del 16/03/1942 c.d.”Legge fallimentare”. In data 10 gennaio 2019, è stato approvato in via definitiva il nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza” che prevede tra le tante novità quella della sostituzione del termine “fallimento” con
“liquidazione giudiziale”.
La maggior parte delle sue disposizioni, tuttavia, entreranno in vigore solo il 1 settembre 2021. Assoggettabili a fallimento sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, con esclusione degli enti pubblici, le imprese agricole, e i piccoli imprenditori. In riferimento a tale ultima categoria bisogna dire che sono altresì esclusi coloro che esercitano un’attività commerciale, in forma individuale o collettiva che anche alternativamente hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a € 300.000 ovvero hanno realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dell’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000. Nell’ambito di tale materia rientra altresì l’istituto previsto dalla legge numero 3 del 27 gennaio 2012 definita appunto legge “anti-suicidi”. Essa si distingue in tre rami che sono il piano del consumatore, la liquidazione del patrimonio e accordo con i creditori.Il principio base di tale istituto è la posizione iniziale di un soggetto in sovraindebitamento che attraverso uno di questi strumenti persegue l’obbiettivo di risanare la propria situazione debitoria e ottenere la c.d. “esdebitazione”. In sostanza il Legislatore italiano ha seguito l’indirizzo europeo secondo cui è maggiormente utile per la società che il debitore una volta esdebitato possa pienamente acquisire di nuovo la funzione di consumatore e quindi produrre anche da un punto di vista economico un effetto positivo per la comunità in cui è inserito, mentre per i creditori è comunque maggiormente utile rientrare almeno in parte del proprio credito piuttosto che perseguire il debitore di turno con procedure lunghe anni che non danno alcuna garanzia di risultato. Va da sè che i crediti sottoposti a uno degli strumenti indicati possono tranquillamente subire delle riduzioni o per meglio dire sono falcidiabili in misura variabile a seconda del tipo a cui appartengono. Il piano del consumatore insieme agli altri due strumenti individuati dalla legge sono altamente utili per chi si trova in una situazione di forte indebitamento e rappresentano una risorsa per uscire da una situazione di depressione economica ed in un certo qual modo iniziare “una nuova vita”. Infatti si parla a riguardo di “fresh start”.Il nostro studio Legale tratta tale materia con estrema serietà, sensibilità e competenza.