“l’art. 1102 c.c. – che disciplina l’uso delle cose comuni in condominio – deve essere interpretato tenendo conto della normativa a tutela del portatore di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost.; di conseguenza – ad avviso dello stesso giudice – i diritti di tutti i condomini all’utilizzo delle parti comuni deve conciliarsi con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell’edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia.”Tribunale di Verbania (sentenza n. 513 del 2 dicembre 2020)