Portata della colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la ‘colpa grave’ che preclude l’eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.”(Tribunale Brindisi, 14 Marzo 2023.