“Per effetto della più intensa tutela che deve essere riconosciuta ai soggetti più disagiati, al fine di garantirne comunque la possibilità di fruire liberamente degli spazi comuni, anche per accedere più comodamente alla propria abitazione, il condòmino disabile, per abbattere le barriere architettoniche, può decidere di installare a proprie spese un ascensore (nella specie una piattaforma elevatrice), anche contro la volontà della compagine condominiale.La condotta in oggetto, inoltre, nell’ottica dell’eliminazione degli ostacoli (non solo fisici) che impediscono al disabile il pieno e completo esercizio del suo diritto di proprietà, oltre che la piena e completa realizzazione della propria personalità, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento del soggetto interessato, e, come tale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dell’esercizio legittimo dei poteri spettanti ai singoli condòmini, ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile.”Tribunale di Velletri nella sentenza n°345 del 22 febbraio 2023.