TUB è disposizione speciale rispetto al combinato disposto degli artt. 270 comma 5 CCII e 150 CCII, indi non è suscettibile di applicazione analogica; e quindi, la deroga di cui all’art. 41, comma 2 TUB si applica solo alla liquidazione giudiziale, non anche alla liquidazione controllata. Ciò sta a significare che “a seguito della apertura della liquidazione controllata, la procedura esecutiva individuale promossa dal fondiario non avrebbe dovuto proseguire, ed il liquidatore, come indicato nella sentenza di apertura della liquidazione controllata (punto 6), avrebbe dovuto eventualmente, a norma dell’art. 216, X co. CCII, valutare di subentrare nella procedura esecutiva per accelerare la fase liquidatoria nell’interesse dei creditori concorsuali”(Tribunale di Ivrea RGLC 7/2023)