Il silenzio può costituire un raggiro nel reato di truffa?

In tema di truffa, “la nozione di raggiro non coincide con quella di artifizio (che comprende sempre una condotta attiva), in quanto essa indica quel comportamento, non necessariamente di natura verbale, tenuto nei confronti di un determinato soggetto ed ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell’altrui ingenuità o buona fede, che determina nel destinatario un’erronea rappresentazione della realtà, essendo normalmente lo scopo di tale comportamento quello di indurre il destinatario a fare – con proprio danno e con indebito vantaggio della controparte o di un terzo – qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo. Il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro non quando si risolve in un semplice silenzio “inerzia”, ma quando si configura come silenzio “eloquente” e, cioè, quando, in rapporto alle concrete circostanze del caso, cela un determinato comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa.” Cassazione Penale, Sez. II, 16 novembre 2023 (ud. 3 ottobre 2023), n. 46209 Presidente Rago, Relatore D’Auria.