“si sostanzia nella fattispecie del falso nelle relazioni dei revisori non ha attinenza né con l’art. 2621 c.c. né con l’art. 223 c.2 n. 1 legge fall. e, per tale ragione, non può ex se rappresentare una modalità di concorso nei reati propri, pena la torsione dei principi di legalità e di tipicità“; “ciò non esclude che il revisore possa fornire il proprio apporto all’autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria“. Tuttavia, “si tratta di concorso che passa attraverso le ordinarie forme di cui all’art. 110 cod. pen. (e relativi oneri probatori) e non attraverso una non consentita combinazione di altre norme incriminatrici, foriera di inammissibili scorciatoie probatorie“(Cassazione Penale, Sez. V, 30 novembre 2023 (ud. 13 ottobre 2023), n. 47900 Presidente Pezzullo, Relatore Morosini)