Indirizzo di merito. Omologazione piano del consumatore per un periodo di anni 15. (proc. rvg 211/2019)

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, nella persona di S.E. Giudice Velleca. Non esiste alcuna ragione per sostenere che il piano presentato dal consumatore debba prevedere a pena di inammissibilità un piano di rientro di anni 5 o al massimo 7 ma ben si può giungere anche ad anni 15 indipendentemente dall’età dei ricorrenti. Preliminarmente ci si riporta a due indirizzi della Supreme Corte: “è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura” (Cass. civ. n. 27544/2019). Con tale pronuncia la Suprema Corte ha ribadito quanto già precedentemente affermato, ossia che “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 […] purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (Cass. civ. n. 17834/2019).

Di tal Guisa il Giudice si esprime in questo modo: “Dalla lettura di tali pronunce traspare l’esigenza di rinvenire – anche alla luce delle aporie presenti nel dato normativo vigente – un punto di equilibrio tra il diritto dei creditori ad ottenere il ristoro delle legittime pretese patrimoniali e l’esigenza di favorire il superamento delle situazioni da sovraindebitamento ed ottenere il cd. fresh start dei debitori.” Ed inoltre egli si esprime in questo modo onde giustificare il proprio indirizzo: “Sotto un diverso profilo, occorre conciliare l’apparente distonia tra quanto previsto dall’art. 8 co. 4 legge n. 3/2012 (che disconosce, in assenza di liquidazione dei beni, l’ammissibilità di una proposta di accordo di composizione o di un piano che preveda una moratoria nel pagamento dei creditori prelatizi superiore ad un anno) ed il citato articolo 12 bis co. 2 il quale, pur in presenza di contestazioni di uno dei creditori, assegna comunque al giudice il compito di effettuare il giudizio di convenienza (cd. cram down) del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Ebbene, a parere di questo giudice tale distonia può essere ricomposta soltanto ricorrendo ad un attento esame delle peculiarità di ciascun caso concreto, ossia valorizzando quegli elementi in grado di far ritenere per il creditore più o meno conveniente l’offerta contenuta nel piano rispetto alla liquidazione del bene.”

Il Giudice alla fine omologa il piano sulla base della seguente motivazione: “In definitiva, dall’omologazione del piano proposto da OMISSIS e OMISSIS discende un apprezzabile convenienza per il creditore ipotecario OMISSIS, anche qualora i ricorrenti non dovessero adempiere allo stesso. Difatti, in quest’ultimo caso – su sollecitazione dell’occ ovvero di uno o più creditori – vi sarà la immediata pronuncia di cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione del piano, con conseguente conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione del patrimonio (artt. 11 co. 5, 14 bis co. 1 e 14 quater).”